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ESECUZIONE FORZATA

L’esecuzione forzata è la fase di tutela giurisdizionale finalizzata alla realizzazione del credito, che consente al creditore di ottenere quanto dovutogli dal debitore.

L’esecuzione forzata può essere distinta in:

  • espropriazione forzata che consente di soddisfare il credito, contro la volontà del debitore, mediante una somma di denaro ricavata dalla vendita ovvero dalla assegnazione di beni facenti parte del patrimonio del debitore;
  • esecuzione forzata in forma specifica che consiste nel soddisfare il diritto del creditore mediante la consegna del bene o il compimento dell’attività alla quale il creditore aspira.

In questa sede ci occuperemo prevalentemente di espropriazione forzata.

GLI ATTI PRELIMINARI DELL'ESECUZIONE: TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO

TITOLO ESECUTIVO

Il titolo esecutivo è il documento con il quale viene accertato il diritto che il creditore chiede venga realizzato con l’azione esecutiva e da cui risulti un diritto di credito liquido, certo ed esegibile.

Sono titoli esecutivi:

  • le sentenze(anche di primo grado);
  • i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
  • le cambiali e gli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce tale efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Il titolo spendito in forma esecutiva deve essere notificato al debitore personalmente.

PRECETTO

Il precetto è un atto che non appartiene al processo esecutivo ma che ne preannuncia il suo inizio.

Il precetto è l’atto con il quale il creditore intima al debitore di voler adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro il termine non inferire di 10 giorni con l’avvertimento che, nel caso in cui tale adempimento non dovesse avvenire, si procederà ad esecuzione forzata.

Il precetto è di norma predisposto da un avvocato, che provvede conseguentemente a firmarlo. Tuttavia è ammesso che il creditore rediga e firmi personalmente il precetto.

L’atto di precetto una volta redatto secondo le disposizioni dell’art. 480 c.p.c. deve essere notificato personalmente al debitore. La legge ammette che titolo esecutivo e precetto vengano notificati congiuntamente.

Il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non viene iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione.

ESPROPRIAZIONE FORZATA

L’espropriazione forzata è il procedimento attraverso il quale il creditore di una determinata somma di denaro può soddisfare il proprio credito sottraendo al debitore (quindi contro la volontà di quest’ultimo) denaro o altri beni, che convertiti in denaro in seguito alla loro vendita, verranno distribuiti al creditore fino al pagamento di quanto dovutogli.

L’espropriazione forzata può essere: mobiliare nei confronti del debitore o nei confronti di terzi, ovvero immobiliare.

Sta al creditore, al fine di soddisfare il proprio credito optare per l’uno o l’altra forma.

In generale il procedimento di espropriazione si svolge attraverso tre fasi:

  • il pignoramento;
  • la vendita e l’assegnazione del bene pignorato;
  • la distribuzione del ricavato.

Nel processo esecutivo promosso da un creditore è ammesso l’intervento di altri creditori nei termini e nei modi previsti dalla legge.

In base all'art. 499 c.p.c., posso intervenire i creditori muniti di titolo esecutivo (e ciò anche se il loro credito è sorto dopo il pignoramento) ed i creditori privi di titolo esecutivo purchè vantanti un credito sorto prima del pignoramento ovvero nelle altre ipotesi previste dall'art. 499 c.p.c..

INIZIO DELL'ESECUZIONE FORZATA: IL PIGNORAMENTO

Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio il procedimento di espropriazione forzata vera e proprio.

La sua funzione è quella di vincolare determinati beni del debitore alla soddisfacimento del credito per il quale il creditore procedente sta agendo, sottraendoli alla libera disponibilità dello stesso debitore.

Il pignoramento richiede forme differente a seconda del tipo di esecuzione forzata a cui si da corso.

Nell’espropriazione mobiliare, non esiste un vero e proprio atto di pignoramento, infatti, il creditore procedente munito di titolo esecutivo e precetto (debitamente notificati), deve fare richiesta di pignoramento all’ufficiale giudiziario, che recatosi presso l’abitazione del debitore, redigerà verbale di pignoramento.

Nell’espropriazione mobiliare presso terzi, il pignoramento è un vero proprio atto complesso, che deve essere notificato sia al debitore sia al terzo presso il quale si procede. Tale atto deve contenere l’ingiunzione al debitore, l’indicazione del credito per il quale si procede, l’intimazione del terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute al debitore pignorato, nonchè la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice, affinchè il terzo dichiari l’ammontare del proprio debito verso il debitore pignorato.

Nell’espropriazione immobiliare, il pignoramento è sempre un atto complesso predisposto dal creditore, contenete, tra l’altro, l’esatta indicazione dei beni e dei diritti immobiliari sottoposti ad esecuzione. L’atto di pignoramento dovrà venir notificato alla parte debitrice e successivamente trascritto nei registri immobiliari.

Il pignoramento diventa inefficacie se entro 90 giorni dal suo compimento, non viene chiesta l’assegnazione ovvero la vendita del bene, mediante il deposito presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione dell’istanza di vendita.

LA VENDITA E L'ASSEGNAZIONE

La fase di liquidazione forzata rappresenta il momento centrale della procedura esecutiva poichè consente di trasformare in denaro i beni pignorati (in caso di vendita forzata) oppure di trasferire direttamente il bene pignorato al creditore.

La liquidazione forzata può realizzarsi secondo due modalità:

  • la vendita forzata: il bene è trasferito all’acquirente dietro il pagamento di una somma di denaro che verrà distribuita tra i creditori per il soddisfacimento dei loro crediti;
  • l’assegnazione: in questo caso al creditore non viene distribuita una somma (che si sarebbe ricavata dalla vendita del bene) ma viene assegnato direttamente il bene pignorato.

La procedura di vendita (con modalità leggermente differenti a secondo che si tratti di espropriazione mobiliare ovvero immobiliare) può avvenire in due modi:

  • senza incanto a mezzo di commissionario: in questo caso il giudice, sentito eventualmente uno stimatore, fissa il prezzo minimo e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita dovrà essere eseguita;
  • all’incanto: il giudice con provvedimento di vendita, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo della vendita, nonchè il prezzo di apertura dell’incanto, oppure dispone che la vendita avvenga al miglior offerente senza determinare il prezzo minimo.

LA DISTRIBUZIONE

È l’ultima fase del processo di esecuzione. Consiste nella ripartizione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore, al fine di soddisfare i loro crediti.

La distribuzione del ricavato avviene secondo le seguenti regole:

  • se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dispone in favore del creditore stesso il pagamento di quanto gli aspetta per capitali, interessi e spese;
  • se vi sono più creditori, il giudice distribuisce la somma ricavata tra i vari crediti, disponendo un piano di riparto.