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FASE STRAGIUDIZIALE

MESSA IN MORA DEL DEBITORE

La mora del debitore è un ritardo ingiustificato del debitore, nell’adempimento della propria prestazione. Perché il debitore sia in mora è necessario che il credito sia dovuto ed esigibile e che vi sia stato un ritardo nell’adempimento imputabile esclusivamente a costui.

La costituzione in mora produce effetti giuridici favorevoli al creditore. Il principale consiste nell’obbligo che sorge un capo al debitore di risarcire i danni derivanti dal ritardo nell’adempimento nonché per le obbligazione che hanno per oggetto una somma di denaro, nell'obbligo di corrispondere al creditore, dal giorno della mora, gli interessi legali.

Da qui, la necessità per chi deve recuperare un credito di costituire in mora il debitore.

L’art. 1219 c.c. indica i casi in cui il debitore è costituito formalmente in mora senza che sia necessario un atto scritto del creditore.

Ciò accade quando:

  • il debito deriva da fatto illecito ;
  • il debitore ha dichiarato di non voler adempiere ;
  • è scaduto il termine previsto per l’adempimento e la prestazione doveva essere eseguita presso l’abitazione del creditore.

Negli altri casi, affinché si realizzi la messa in mora del debitore, il creditore dovrà chiedere al debitore l’adempimento della propria prestazione, mediante l’invio di un atto scritto. Tale atto non richiede forme particolari, al di fuori di quella scritta, e quindi non richiede l’uso di formule solenni ne l’inosservanza di particolari adempimenti.

È sufficiente, pertanto, che il creditore (anche personalmente senza l'assistenza di un legale) manifesti chiaramente la volontà di ottenere quanto dovutogli, intimando al debitore di pagare entro un dato termine un data somma (capitale + interessi).

Con l’esplicata intimazione di adempimento, la lettera di messa in mora acquisterà inoltre efficacia interruttiva della prescrizione.

Nella prassi, le lettere di messa in mora vengo inviate a mezzo raccomandata a/r.

Una volta ritornata la ricevuta di ritorno, qualora dovesse decorrere inutilmente il termine concesso per il pagamento, il creditore potrà redigere l’atto giudiziario più appropriato per iniziare la procedura giudiziale per il recupero del credito.