DANNO DA VACANZA ROVINATA
NOZIONI GENERALI
Il nostro ordinamento prevede una tutela per il consumatore che non abbia potuto godere della vacanza a causa di disservizi imputabili all'organizzatore del viaggio (il tour operator) o al venditore dello stesso (l'agenzia di viaggi).
Con il D.Lgs. 111/1995, l'Italia ha dato applicazione alla direttiva CEE n. 90/314 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso: tale normativa tutela il consumatore che abbia acquistato un pacchetto turistico, cioè la vacanza "tutto compreso" che combini almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori.
Il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dal tour operator o dall' agenzia di viaggi.
OBBLIGHI DEL TOUR OPERATOR O DELL'AGENZIA DI VIAGGIO
Il tour operator ha l'obbligo di fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni necessarie relative al viaggio (n.b.: tutte le informazioni riportate nei cataloghi ed opuscoli informativi sono vincolanti per il tour operator, ragion per cui il consumatore può denunciare eventuali difformità come un vero e proprio inadempimento contrattuale).
DIRITTI DEL CONSUMATORE
- cessione del contratto: se il consumatore si trova, per qualsiasi causa (malattia, impegno improvviso) nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico già comprato, può farsi sostituire da un'altra persona che usufruirà del medesimo servizio turistico alle medesime condizioni, purchè ne dia comunicazione per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 4 giorni antecedenti alla data di partenza;
- diritto di recessoin caso di revisione del prezzo ovvero di modifiche delle condizioni contrattuali superiori al 10% del prezzo originario, apportate dal tour operator o dal venditore;
- diritto di recesso per grave inadempimento della controparte ed il diritto al rimborso dell'intera somma versata, senza ulteriori conseguenze.
RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a loro non imputabile (forza maggiore).
Il risarcimento del danno comprende sia il danno patrimoniale (rimborso dei costi sostenuti per i servizi non resi), sia il danno non patrimoniale (che ricomprende anche il cosiddetto "danno da vacanza rovinata" per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza).
Per tutte le ulteriori questioni inerenti a fattispecie non rientranti nella definizione di pacchetto turistico (ad esempio: il fatto che ha acquistato soltanto un biglietto aereo o ferroviario, o solo un pernottamento in un albergo) il consumatore può ricorrere alla generale tutela prevista dal Codice Civile in materia di inadempimento contrattuale.
MODALITÀ DI RECLAMO
Il consumatore deve contestare senza ritardo, direttamente presso il luogo di villeggiatura, ogni mancanza nell'esecuzione del contratto affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l' accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio, predisponendo adeguate soluzioni alternative.
Al rientro dalla vacanza, il consumatore potrà in ogni caso sporgere reclamo all'organizzatore o al venditore e chiedere il rimborso per le spese effettuate e non dovute, per la mancata prestazione di servizi e per i giorni di vacanza non usufruiti.
La contestazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro e deve essere indirizzata al tour operator o all'agenzia di viaggi, mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla quale si dovrà allegare tutta la documentazione utile (esemplificativamente: depliant illustrativo, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze etc.).
In caso di risposta negativa del tour operator, il consumatore potrà ricorrere all'autorità giudiziaria competente.
In ogni caso, il mancato esercizio di tale onere non impedisce al consumatore di rivolgersi al Giudice per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Importante è che l'azione risarcitoria nei confronti dell'organizzatore o del venditore sia esperita entro e non oltre un anno dal rientro del consumatore. Decorso tale termine, infatti, non sarà più possibile ricorrere al giudice.
Fa eccezione l'ipotesi in cui il consumatore abbia riportato un danno alla persona. In questo caso, il termine di prescrizione oltre il quale non sarà più possibile ottenere il risarcimento è di 3 anni dal momento di rientro del consumatore.
Si evidenzia come sia onere probatorio del consumatore che agisce in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti, darne giustificazione esibendo ogni documento utile nonché le pezze giustificative delle spese sostenute ed, in caso di danni alla salute, l'idonea certificazione medica.