Cos’è il recesso?
Il recesso è una facoltà riconosciuta tanto al cliente quanto al prestatore d’opera (la P.IVA, vera o finta che sia) che permette di sciogliere il vincolo contrattuale.
In pratica, se hai sottoscritto con la società Alfa un contratto di consulenza (contratto di prestazione d’opera) per realizzare un progetto (informatico, editoriale, di design ecc.), il diritto di recesso è lo strumento che, se ben utilizzato, consente ad entrambi di mettere fine al rapporto contrattuale.
Come si può recedere?
Il cliente – quindi la nostra società Alfa – può sempre recedere, ma se lo fa deve corrispondere alla P.IVA i compensi concordati per tutta l’attività già svolta e il rimborso per le spese sostenute fino a quel momento per realizzare il progetto.
Tu invece – P.IVA – puoi recedere solo in caso di giusta causa.
Per questo è bene elencare nel contratto quali sono gli eventi che, se si dovessero verificare, consentirebbero alla P.IVA di recedere senza incorrere in nessuna penale, sanzione o voce risarcitoria.
Un esempio potrebbe essere il mancato pagamento di uno o più compensi oppure la mancata messa a disposizione del consulente/prestatore d’opera di tutti gli strumenti necessari per la realizzazione del progetto.
Può il lavoratore autonomo evitare di trovarsi senza un incarico da un giorno all’altro?
Sì, la P.IVA può tutelarsi dal rischio che il committente receda improvvisamente dal contratto, concordando con il cliente l’inserimento di una clausola che preveda un periodo di preavviso in suo favore. Con tale clausola il committente potrà recedere in assenza di giusta causa solo dandone comunicazione al prestatore d’opera con 3, 4, 6, 12 mesi di preavviso. Il termine è a completa discrezione delle parti.